Con nota n. 579 del 22 gennaio 2025, l’Ispettorato Nazionale del Lavoro fornisce le prime indicazioni operative relative alla luce delle nuove disposizioni introdotte dal Collegato Lavoro (art. 19, L. 203/2024) in materia di dimissioni dal lavoro per assenza ingiustificata prolungata.

Contenuto della comunicazione e verifiche

La suddetta nota contiene anche un modello di comunicazione che il datore di lavoro (nell'ipotesi in cui intenda far valere l’assenza ingiustificata del lavoratore ai fini della risoluzione del rapporto di lavoro) dovrà trasmettere (preferibilmente a mezzo PEC) alla competente sede territoriale dell’Ispettorato da individuarsi in base al luogo di svolgimento del rapporto di lavoro.

Detto modello dovrà contenere tutte le informazioni concernenti il lavoratore, con particolare riferimento ai dati anagrafici e ai recapiti, anche telefonici e di posta elettronica, di cui lo stesso datore di lavoro ne è a conoscenza.

Sulla base di tale comunicazione e di eventuali altre informazioni già in possesso del competente Ispettorato, quest’ultimo potrà contattare il lavoratore al fine di accertare se effettivamente il lavoratore non si sia più presentato presso la sede di lavoro, né abbia potuto comunicare la sua assenza.

Gli accertamenti dell’INL dovranno essere avviati e conclusi con la massima tempestività e comunque non oltre il termine di trenta giorni dalla ricezione della comunicazione trasmessa dal datore di lavoro.

Risoluzione del rapporto e prova contraria

Sulla base del protrarsi dell’assenza ingiustificata, il datore di lavoro potrà procedere alla comunicazione di cessazione del rapporto di lavoro una volta decorso il periodo previsto dalla contrattazione collettiva o quello indicato dal legislatore ed effettuata la comunicazione all’Ispettorato territoriale del lavoro.

L’effetto risolutivo del rapporto potrà, tuttavia, essere evitato laddove  il lavoratore dimostri l’impossibilità di comunicare al datore di lavoro i motivi alla base dell’assenza (ad es. perché ricoverato in ospedale) o, comunque, la circostanza di averli comunicati.

L’effetto risolutivo del rapporto non può trovare applicazione anche nell’ipotesi in cui l’Ispettorato accerti autonomamente la non veridicità della comunicazione del datore di lavoro. In tal caso, l’Ispettorato provvederà a comunicare l’inefficacia della risoluzione sia al lavoratore – il quale avrà diritto alla ricostituzione del rapporto laddove il datore di lavoro abbia già provveduto alla trasmissione del relativo modello Unilav – sia al datore di lavoro.