L'INPS, con circolare n. 25 del 29 gennaio 2024, ha comunicato gli importi massimi dei trattamenti di integrazione salariale e delle indennità di disoccupazione NASpI e DIS-COLL in vigore dal 1° gennaio 2024.

 

Trattamenti di integrazione salariale (CIGO, CIGS e FIS)

Retribuzione (euro)

 

Importo lordo (euro)

Importo netto (euro)

Prescinde dall’importo della retribuzione

 

1.392,89

1.311,56

 

 Trattamenti di integrazione salariale - settore edile (intemperie stagionali)

 

Retribuzione (euro)

 

Importo lordo (euro)

Importo netto (euro)

Prescinde dall’importo della retribuzione

 

1.671,48

1.573,86

 

Indennità di disoccupazione NASpI

Ai sensi e per gli effetti dell’articolo 4, comma 2, del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22, la retribuzione da prendere a riferimento per il calcolo delle indennità di disoccupazione NASpI è pari, secondo i criteri già indicati nella circolare n. 94 del 12 maggio 2015, a 1.425,21 per il 2024.

L’importo massimo mensile di detta indennità, per la quale non opera la riduzione di cui all’articolo 26 della legge n. 41/1986, non può in ogni caso superare, per il 2024, 1.550,42.

 

Indennità di disoccupazione DIS-COLL

Ai sensi e per gli effetti dell’articolo 15, comma 4, del decreto legislativo n. 22/2015, la retribuzione da prendere a riferimento per il calcolo della indennità di disoccupazione DIS-COLL è pari, secondo i criteri già indicati nella circolare n. 83 del 27 aprile 2015, a 1.425,21 per il 2024.

L’importo massimo mensile di detta indennità non può in ogni caso superare, per il 2024, 1.550,42.