L'INPS, con circolare n. 25 del 29 gennaio 2024, ha comunicato gli importi massimi dei trattamenti di integrazione salariale e delle indennità di disoccupazione NASpI e DIS-COLL in vigore dal 1° gennaio 2024.
Trattamenti di integrazione salariale (CIGO, CIGS e FIS)
Retribuzione (euro) |
Importo lordo (euro) |
Importo netto (euro) |
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Prescinde dall’importo della retribuzione |
1.392,89 |
1.311,56 |
Trattamenti di integrazione salariale - settore edile (intemperie stagionali)
Retribuzione (euro) |
Importo lordo (euro) |
Importo netto (euro) |
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Prescinde dall’importo della retribuzione |
1.671,48 |
1.573,86 |
Indennità di disoccupazione NASpI
Ai sensi e per gli effetti dell’articolo 4, comma 2, del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22, la retribuzione da prendere a riferimento per il calcolo delle indennità di disoccupazione NASpI è pari, secondo i criteri già indicati nella circolare n. 94 del 12 maggio 2015, a € 1.425,21 per il 2024.
L’importo massimo mensile di detta indennità, per la quale non opera la riduzione di cui all’articolo 26 della legge n. 41/1986, non può in ogni caso superare, per il 2024, € 1.550,42.
Indennità di disoccupazione DIS-COLL
Ai sensi e per gli effetti dell’articolo 15, comma 4, del decreto legislativo n. 22/2015, la retribuzione da prendere a riferimento per il calcolo della indennità di disoccupazione DIS-COLL è pari, secondo i criteri già indicati nella circolare n. 83 del 27 aprile 2015, a € 1.425,21 per il 2024.
L’importo massimo mensile di detta indennità non può in ogni caso superare, per il 2024, € 1.550,42.