Con circolare n. 11 del 16/01/2024, l’INPS fornisce le istruzioni operative utili a gestire l’esonero contributivo, meglio noto come taglio del cuneo contributivo, che la legge 213/2023 (Bilancio 2024) riconosce a favore dei lavoratori dipendenti durante l’anno in corso.

L’esonero è riconosciuto esclusivamente sui contributi previdenziali per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti (IVS) a carico dei lavoratori nella misura dei 6 punti percentuali, a condizione che la retribuzione imponibile, parametrata su base mensile per tredici mensilità, non ecceda l’importo mensile di 2.692 euro o nella misura dei 7 punti percentuali, a condizione che la retribuzione imponibile, parametrata su base mensile per tredici mensilità non ecceda l’importo mensile di 1.923 euro, in entrambi i casi al netto del rateo di tredicesima.

Possono accedere al beneficio tutti i lavoratori dipendenti di datori di lavoro pubblici e privati, inclusi i contratti di apprendistato. Restano invece esclusi dal beneficio i rapporti di lavoro domestici.

La misura trova applicazione per i periodi di paga dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2024 e viene confermato che la verifica del rispetto della soglia reddituale deve essere effettuata nel singolo mese di paga. Ne consegue che la riduzione della quota dei contributi previdenziali IVS dovuta dal lavoratore potrà assumere, in relazione ai differenti mesi, un’entità diversa, in ragione della retribuzione effettivamente percepita, o non applicarsi, in caso di superamento del massimale di 2.692 euro.

In merito al coordinamento con altri incentivi, la circolare precisa che la misura è cumulabile con gli altri esoneri contributivi previsti dalla legislazione vigente ma è alternativa con la decontribuzione per le lavoratrici con figli introdotta dalla medesima legge di bilancio 2024.

Infine, si specifica che tale misura non rientra nella nozione di aiuto di Stato in quanto l’esonero trova applicazione esclusivamente sulla quota di contribuzione a carico del lavoratore.