A seguito della decisione C(2023) 4061 final del 19 giugno 2023, oltre all’esonero contributivo dei giovani “under 36”, è stato autorizzato anche quello relativo alle assunzioni di donne lavoratrici svantaggiate previsto dalle Leggi di Bilancio 2021 e 2023 a vantaggio dei datori di lavoro che assumono a tempo determinato o indeterminato, anche part time, o trasformano a tempo indeterminato rapporti di lavoro stipulati nel periodo 1° luglio 2022-30 dicembre 2023, nel rispetto delle condizioni previste dal “Temporary Crisis and Transition Framework o TCTF”.
A tal riguardo, l’Inps, con circolare n. 58 del 2/06/2023, ha fornito le istruzioni operative per la gestione degli adempimenti previdenziali connessi alle predette misure di esonero contributivo.
In particolare, l’Istituto, richiamando anche le precedenti indicazioni su tale misura, ricorda che
- L’incentivo spetta alle assunzioni di “donne lavoratrici svantaggiate” in base alla quale sono riconducibili a tale nozione le seguenti categorie:
- donne con almeno cinquant’anni di età e “disoccupate da oltre dodici mesi”;
- “donne di qualsiasi età, residenti in regioni ammissibili ai finanziamenti nell'ambitodei fondi strutturali dell'Unione europea prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi”;
- donne di qualsiasi età che svolgono professioni o attività lavorative in settori economici caratterizzati da un’accentuata disparità occupazionale di genere e “prive di un impiegoregolarmente retribuito da almeno sei mesi”;
- donne di qualsiasi età, ovunque residenti e “prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno ventiquattro mesi”.
- La nozione “prive di impiego regolarmente retribuito” fa riferimento alle lavoratrici che negli ultimi sei mesi non hanno prestato attività lavorativa riconducibile ad un rapporto di lavoro subordinato della durata di almeno sei mesi ovvero coloro che negli ultimi sei mesi hanno svolto attività lavorativa in forma autonoma o parasubordinata dalla quale derivi un reddito inferiore al reddito annuale minimo personale escluso da imposizione (5.500 euro in caso di lavoro autonomo e 8.174 euro per le collaborazioni coordinate e continuative);
- Il requisito deve sussistere alla data dell’evento (assunzione o trasformazione) per il quale si intende richiedere il beneficio;
- Sono esclusi dal beneficio i rapporti di apprendistato, i rapporti di lavoro intermittente e i contratti di lavoro domestico;
- Gli incentivi spettano:
in caso di assunzione a tempo determinato, fino a 12 mesi;
- in caso di assunzione a tempo indeterminato, per la durata di 18 mesi;
- in caso di trasformazione a tempo indeterminato di un rapporto a termine già agevolato, per complessivi 18 mesi a decorrere dalla data di assunzione;
- Gli incentivi spettano anche in caso di proroga del rapporto fino al limite complessivo di 12 mesi;
- Per le assunzioni/trasformazioni effettuate dal 1° luglio 2022 al 31 dicembre 2022, l’incentivo è pari al 100% dei contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro (con esclusione dei contributi c.d. minori), nel limite massimo di 6.000 euro annui (500 euro mensili);
- Per le assunzioni/trasformazioni effettuate dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2023, l’incentivo è pari al 100% dei contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro (con esclusione dei contributi c.d. minori), nel limite massimo di 8.000 euro annui (666,66 euro mensili);
- Il diritto alla fruizione degli esoneri in oggetto è subordinato al rispetto dei principi generali in materia di incentivi all’assunzione (art. 31, D. Lgs. n. 150/2015) e al rispetto delle norme fondamentali poste a tutela delle condizioni di lavoro e di assicurazione sociale obbligatoria dei lavoratori.
- Ai fini del legittimo riconoscimento dell’esonero contributivo, è necessario rispettare il requisito dell’incremento occupazionale netto, calcolato sulla base della differenza tra i lavoratori occupati rilevato in ciascun mese e il numero dei lavoratori mediamente occupati nei 12 mesi precedenti.