Con messaggio n. 1932 del 24 maggio 2023, l’Inps fornisce le istruzioni operative relative all’applicazione dell’aumento dell'esonero contributivo a favore dei lavoratori dipendenti per i periodi di paga dal 1° luglio al 31 dicembre 2023 come previsto dall’art. 39 del D. L. n. 48/2023 (c.d. “Decreto Lavoro”).

In particolare, l’Istituto precisa che per i suddetti periodi di paga l’esonero contributivo è aumentato di 4 punti percentuali rispetto a quello già previsto dalla Legge di Bilancio 2023 (pari a 2 o a 3 punti percentuali a seconda della retribuzione imponibile di riferimento).

Pertanto, alla luce di tali novità legislative, l’esonero contributivo, per i periodi di paga dal 1° luglio 2023 al 31 dicembre 2023, è riconosciuto:

- nella misura del 6%, a condizione che la retribuzione imponibile, parametrata su base mensile per tredici mensilità, non ecceda l'importo mensile di 2.692 euro;

- nella misura del 7%, a condizione che la retribuzione imponibile, parametrata su base mensile per tredici mensilità, non ecceda l'importo mensile di 1.923 euro.

 

Per quanto riguarda l’applicazione dell’esonero contributivo relativamente alla tredicesima mensilità, viene previsto espressamente che tale ulteriore esonero non abbia effetti sul rateo di tredicesima.

 

Pertanto, l’esonero contributivo, in relazione alla tredicesima mensilità, troverà applicazione:

- nella misura del 2%, a condizione che la tredicesima mensilità non ecceda l'importo di 2.692 euro;

- nella misura del 3%, a condizione che la tredicesima mensilità non ecceda l'importo di 1.923 euro.

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1932.pdf