L’art. 18 del D.L. n. 144/2022 (Decreto Aiuti Ter), convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 175/2022, ha previsto 2022 la corresponsione, per il tramite dei datori di lavoro, di un’indennità una tantum di 150 euro ai lavoratori dipendenti aventi una retribuzione imponibile nella competenza del mese di novembre 2022 non eccedente l’importo di 1.538,00 euro. 

Con messaggio n. 4159 del 17/11/2022, che segue la circolare n. 116/2022 (vedi news del 18/10/2022), l’Inps precisa che la retribuzione imponibile nella competenza del mese di novembre 2022, in relazione al suddetto limite di € 1.538,00, è da considerare al netto della tredicesima mensilità o ratei della stessa, laddove l’erogazione di tale istituto avvenga nel mese di novembre 2022.

Inoltre, con il medesimo messaggio l’Istituto ricorda che il lavoratore titolare di più rapporti di lavoro (anche a tempo parziale) dovrà presentare la dichiarazione di cui all’art. 18 del D.L. n. 144/2022 al solo datore di lavoro che provvederà al pagamento dell’indennità. L’indennità, infatti, spetta nella misura di 150 euro una volta sola e la verifica della retribuzione imponibile è da effettuare in relazione al singolo rapporto di lavoro per il quale la dichiarazione è resa.

Infine, l’Inps chiarisce che nelle ipotesi in cui i datori di lavoro non avessero erogato l’indennità con la retribuzione di novembre 2022 per motivi gestionali, nonostante il diritto dei lavoratori a percepirla, potranno esporre il conguaglio anche sul flusso di competenza di dicembre 2022.

Alla luce di tali precisazioni, il messaggio fornisce le nuove istruzioni operative per l’esposizione dei dati nel flusso UniEmens.