Con circolare n. 102 del 19 settembre 2022, l'INPS ha fornito indicazioni per l’applicazione dell’esonero contributivo del 50%, per una durata complessiva di 12 mesi, a vantaggio della lavoratrice madre che rientra nel posto di lavoro dopo la fruizione del congedo di maternità.

Trattasi di una misura agevolativa introdotta in via sperimentale per il solo anno 2022 dall’art. 1, comma 137 della legge di Bilancio 2022 (legge n. 234/2021).

Con messaggio 4042 del 9 novembre 2022 l'INPS fornisce ulteriori chiarimenti in ordine alla corretta applicazione dell’esonero in oggetto.

Rientro nel posto di lavoro e decorrenza dell’esonero

Innanzitutto, l'agevolazione si applica a partire dalla data di rientro effettivo al lavoro che deve avvenire tra il 1° gennaio 2022 e il 31 dicembre 2022. Qualora il rientro effettivo venga posticipato per ferie, malattia, o altre cause collocate senza soluzione di continuità rispetto al congedo obbligatorio, si determina lo slittamento in avanti del dies a quo di decorrenza dell’esonero, sempre a condizione che il rientro si verifichi entro il 31 dicembre 2022.

Laddove, invece, vi sia stato il rientro effettivo della lavoratrice al termine del periodo di astensione per maternità (anche eventualmente seguito, senza soluzione di continuità, da un periodo di congedo parentale), le eventuali successive fruizioni dei congedi parentali non rilevano ai fini del decorso dell’anno in cui si ha diritto all’applicazione dell’esonero. Ne deriva che, qualora una lavoratrice sia effettivamente rientrata in servizio al termine del periodo di astensione obbligatoria e, successivamente al rientro, abbia goduto di un periodo di congedo facoltativo, la stessa avrà diritto all’applicazione dell’esonero dal primo rientro effettivo nel posto di lavoro.

A tal riguardo, l’Istituto riporta alcune ipotesi esemplificative.

Imponibile oggetto di sgravio

Il messaggio Inps precisa che l’esonero del 50% deve essere calcolato dalla data di rientro effettivo nel posto di lavoro. Ne deriva che i giorni di ferie o di permessi retribuiti ad altro titolo, così come i giorni di malattia eventualmente fruiti, senza soluzione di continuità e prima dell’effettivo rientro, non sono oggetto di esonero e il relativo imponibile, pertanto, non determina il diritto all’agevolazione.

Ai fini della determinazione dell’imponibile oggetto di sgravio, nelle ipotesi di rientro in servizio inframensile, l’imponibile riferito ai giorni antecedenti il rientro non dovrà essere considerato; viceversa, dal giorno del rientro la quota imponibile dovrà essere integralmente considerata e la si dovrà considerare solo fino alla data in cui termina la fruizione dell’esonero.

Cumulabilità con altre agevolazioni

L’esonero in oggetto è cumulabile con eventuali altri esoneri contributivi ed anche con quello previsto per il 2022 dalla Legge di Bilancio 2022 e dal decreto “Aiuti-bis” pari allo 0,8% per il periodo gennaio 2022 - giugno 2022 e al 2% per il periodo luglio 2022 - dicembre 2022, a vantaggio dei lavoratori il cui imponibile contributivo non superi l'importo mensile di 2.692 euro.

Portabilità dell’esonero

 In caso di successivo cambio di datore di lavoro della lavoratrice, occorre distinguere le due seguenti ipotesi:

  • nel caso in cui ci sia un’ interruzione tra il precedente rapporto incentivato e il nuovo (es. dimissioni e nuova assunzione; scadenza di un contratto a termine e nuova assunzione), l’esonero non può essere riconosciuto, poiché verrebbe a mancare la sussistenza del presupposto incentivato, cioè il rientro dopo la maternità;
  • se invece non c’è soluzione di continuità (es. trasferimento d’azienda..), l’esonero continua a trovare applicazione, trattandosi della prosecuzione del medesimo rapporto di lavoro;
  • Nel caso in cui la lavoratrice, invece, non sia rientrata nel posto di lavoro relativo al rapporto contrattuale in costanza del quale si è verificata l’astensione per maternità, l’esonero può essere riconosciuto presso il datore di lavoro che successivamente assume la lavoratrice, poiché, rispetto a esso, si verifica il primo rientro effettivo dall’astensione.