A decorrere dal periodo di competenza 2026,  la dichiarazione di consumo dovrà essere presentata su base semestrale.

Il Decreto Legislativo n. 43/2025, entrato in vigore il 05 aprile 2025, ha modificato il Testo Unico delle Accise disponendo che  la dichiarazione di consumo dovrà essere presentata su base semestrale.

NB - La modifica riguarda le dichiarazioni di competenza 2026, pertanto le dichiarazioni per l’anno 2025, in scadenza il prossimo 31 marzo 2026, restano annualiL’unica differenza per l’anno d’imposta 2025 riguarda  il versamento dell’eventuale rata di conguaglio che potrà essere effettuato entro il 31 marzo 2026, piuttosto che entro il giorno 16 come di consueto

La modifica interessa tutti i c.d. soggetti obbligati che oggi presentano la dichiarazione di consumo, quali a titolo esemplificativo e non esaustivo:

  • imprese con impianti fotovoltaici in autoconsumo con potenza superiore a 20 kW;
  • Imprese con particolari processi produttivi considerati “usi fuori campo” — ad esempio processi mineralogici, metallurgici o analoghi
  • gruppi elettrogeni > 1kW

Si rinvia all’articolo 53 del Testo Unico Accise “Soggetti obbligati” per l’elenco completo dei soggetti interessati dalle novità in commento.

Per il primo semestre, la dichiarazione di consumo dovrà essere presentata tra il 01 luglio ed il 30 settembre, mentre per il secondo semestre dovrà essere presentata tra il 01 gennaio ed il 31 marzo dell'anno successivo.

Il citato decreto prevede altre importanti novità, in particolare per i soggetti tenuti a versare mensilmente l’accise (ad esempio le imprese con “usi fuori campo”, le imprese che vendono energia).

Nel previgente sistema i ratei di acconto mensili di accisa venivano versati il 16 di ogni mese, la rata era costante e determinata in  base all’imposta dovuta nell’anno precedente. In occasione della dichiarazione annuale si procedeva con il conguaglio.

Con la riforma e, pertanto, a partire dal 2026, i ratei di accisa devono essere versati entro la fine del mese e sono determinati sulla base dei quantitativi di energia elettrica da assoggettare a tassazione consumata mese per mese.

In via eccezionale , il versamento da eseguire nel mese di gennaio 2026 dovrà avere di importo corrispondente alla rata relativa al mese di dicembre 2025 calcolata con il sistema previgente.

Lo stesso decreto prevede, inoltre, una rimodulazione dell’importo della cauzione versata al momento dell’avvio dell’attività soggetta.

In particolare, entro il primo mese successivo al trimestre di riferimento, si dovrà verificare che la cauzione versata non sia inferiore alla media aritmetica dell'accisa dovuta nei tre mesi precedenti. In caso contrario sarà necessario integrarla, dandone comunicazione all'Agenzia delle dogane e dei monopoli entro dieci giorni dalla data dell'adeguamento. Non occorre adeguamento se l'aumento della cauzione è inferiore al 10% dell'importo della cauzione già versata.

Entro la fine del mese in cui è presentata la dichiarazione semestrale, i soggetti obbligati effettuano il versamento dell'eventuale conguaglio determinato nella medesima dichiarazione.

Qualora dalla dichiarazione semestrale risultino somme versate in eccedenza rispetto al dovuto, le stesse sono detratte dai successivi versamenti di accisa fino al loro completo esaurimento oppure richieste a rimborso.

Per informazioni: Naida Costantini – 0733/279654 – costantini@confindustriamacerata.it