Istruzioni per l’indicazione dei crediti nel quadro RU di Unico 2023

I crediti d’imposta energia e gas devono essere indicati nel quadro Ru di Unico 2023.

Per ogni credito deve essere compilato un distinto modulo.

Di seguito si forniscono indicazioni per la compilazione dei righi:

  • RU 1 – Indicare il codice del credito reperibile nella tabella allegata
  • RU 5 – Colonna 3 – Indicare l’importo del credito maturato nel periodo di riferimento del codice
  • RU 6 – Indicare l’importo del credito utilizzato in compensazione nel periodo d’imposta cui si riferisce la dichiarazione (2022 per i soggetti con esercizio coincidente con l’anno solare)
  • Il rigo RU9, colonna 1, va compilato in caso di cessione del credito d’imposta, riportando nella colonna l’importo ceduto e comunicato all’Agenzia delle entrate, attraverso l’apposita procedura, nel periodo d’imposta oggetto della presente dichiarazione; in tale ipotesi, non va compilata la sezione VI-B.
  • Il rigo RU12, colonna 2, l’ammontare dell’eventuale credito residuo da riportare nella successiva dichiarazione, risultante dalla differenza tra l’importo di rigo RU5, colonna 3, e la l’importo indicato nel rigo RU6.

Le istruzioni UNICO 2023 richiedono la compilazione del quadro RU per i crediti relativi al primo trimestre 2023, solo per i soggetti con periodo d’imposta che termina successivamente al 31/12/2022.

Con l’occasione si ricorda che i crediti d’imposta energia e gas elencati nella tabella allegata non sono “Aiuti di Stato”, pertanto per tali agevolazioni non è prevista la compilazione del rigo RS401 “Aiuti di Stato”.

Per informazioni: Dott.ssa Naida Costantini – 0733/279654 – costantini@confindustriamacerata.it

Cordiali saluti

Il Direttore

Dott. Gianni Niccolò