Il Decreto legge nr. 39 del 31 marzo 2025 proroga il termine per l'entrata in vigore dell'obbligo di assicurazione a copertura dei rischi catastrofali e calamitosi, previsto dall'articolo 1, comma 101 della legge 30 dicembre 2023, n. 213 (Legge di Bilancio 2024).

Il Decreto prevede:

- per le micro e piccole imprese (come definite dalla Direttiva UE n.2775/2023), il differimento del termine al 31 dicembre 2025;

- per le medie imprese (come definite dalla Direttiva UE n.2775/2023), il differimento del termine al 1° ottobre 2025.

Per le grandi imprese il termine resta fissato al 31 marzo 2025, ma la disposizione del comma 102 dell'articolo della legge di bilancio 2024 sarà applicata trascorsi 90 giorni dalla decorrenza dell'obbligo assicurativo. Si ricorda che la disposizione prevista dal citato comma 102 prevede: "Dell'inadempimento dell'obbligo di assicurazione da parte delle imprese di cui al comma 101 si deve tener conto nell'assegnazione di contributi, sovvenzioni o agevolazioni di carattere finanziario a valere su risorse pubbliche, anche con riferimento a quelle previste in occasione di eventi calamitosi e catastrofali"

 

Ai fini della classificazione delle imprese in categorie dimensionali si deve far riferimento all'art. 3 della direttiva UE 2013/34 come modificato dalla Direttiva delegata Ue n. 2775/2023:

Microimprese - Le imprese che alla data di chiusura del bilancio non superano i limiti numerici di almeno due dei tre criteri seguenti:

a) totale dello stato patrimoniale: 450 000 EUR;

b) ricavi netti delle vendite e delle prestazioni: 900 000 EUR 

c) numero medio dei dipendenti occupati durante l'esercizio: 10

 

Piccole imprese - Le imprese che alla data di chiusura del bilancio non superano i limiti numerici di almeno due dei tre criteri seguenti:

a) totale dello stato patrimoniale: 5.000.000 EUR;

b) ricavi netti delle vendite e delle prestazioni: 10.000.000 EUR 

c) numero medio dei dipendenti occupati durante l'esercizio: 50

 

Medie imprese - Le imprese che alla data di chiusura del bilancio non superano i limiti numerici di almeno due dei tre criteri seguenti:

a) totale dello stato patrimoniale: 25.000.000 EUR;

b) ricavi netti delle vendite e delle prestazioni: 50.000.000 EUR 

c) numero medio dei dipendenti occupati durante l'esercizio: 250

 

Grandi imprese - Le imprese che alla data di chiusura del bilancio superano i limiti numerici di almeno due dei tre criteri seguenti:

a) totale dello stato patrimoniale: 25.000.000 EUR;

b) ricavi netti delle vendite e delle prestazioni: 50.000.000 EUR 

c) numero medio dei dipendenti occupati durante l'esercizio: 250

 

Per informazioni:

Allegato

  • Dl 39/2025

Cordiali saluti

Il Direttore

Gianni Niccolò

 

 

 

 

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Dl 35/2025