Nella Gazzetta Ufficiale del 9 ottobre 2023 n. 236 è stato pubblicato il decreto attuativo del Ministero delle Imprese e del Made in Italy (MIMIT) che attesta l’operatività del sistema di comunicazione dei dati e delle informazioni sulla titolarità effettiva.

Entro l’11 dicembre 2023 gli amministratori delle imprese dotate di personalità giuridica (quindi tutte le società di capitali: società per azioni, società responsabilità limitata, …) e il fondatore, ove in vita, devono comunicare all'ufficio del registro delle imprese della Camera di commercio territorialmente competente i dati e le informazioni relativi alla titolarità effettiva per la loro iscrizione e conservazione nella apposita sezione autonoma.

La pratica dovrà essere inviata in formato telematico tramite la Comunicazione Unica al Registro Imprese della Camera di Commercio. Sul sito web ufficiale dedicato al Titolare Effettivo sono disponibili tutte le informazioni e un video-tutorial per scoprire come inviare la comunicazione.  Occorre accedere ad un portale per l’invio delle pratiche (https://dire.registroimprese.it/direWeb/home o altra soluzione di mercato), un account al servizio Telemaco, un dispositivo di Firma Digitale e di un indirizzo di posta elettronica certificata (PEC). La pratica, firmata digitalmente dall'obbligato, può essere trasmessa dall’obbligato stesso oppure tramite un intermediario abilitato.

Ricordiamo che l'accesso alla apposita sezione autonoma è consentito

  • al  Ministero dell'economia e delle finanze, alle Autorità di vigilanza di settore, all'Unità di informazione finanziaria per l'Italia, alla Direzione investigativa antimafia, alla Guardia di finanza attraverso il Nucleo Speciale Polizia Valutaria senza alcuna restrizione, alla Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo, all'autorità giudiziaria, conformemente alle proprie attribuzioni istituzionali, nonché alle autorità preposte al contrasto dell'evasione fiscale, secondo modalità di accesso idonee a garantire il perseguimento di tale finalità;
  • ai soggetti tenuti agli adempimenti di adeguata verifica della clientela come banche, confidi, ecc…
  • al pubblico, previo pagamento dei diritti di segreteria, fatte salve circostanze eccezionali in cui “l'accesso esponga il titolare effettivo a un rischio sproporzionato di frode, rapimento, ricatto, estorsione, molestia, violenza o intimidazione ovvero qualora il titolare effettivo sia una persona incapace o minore d'età”

Anche il fiduciario di trust o di istituti giuridici affini deve comunicare all'ufficio del registro delle imprese i dati e le informazioni relativi alla titolarità effettiva per la loro iscrizione e conservazione in una sezione speciale del registro delle imprese.

Seguiranno ulteriori aggiornamenti sul tema.

Per informazioni rivolgersi a Lorenzo Giampaoli (0733 379692 | 346 9520914)