Il Decreto-legge n. 159/2025 ha introdotto, sul piano normativo, l’obbligo per le imprese che operano nei cantieri edili, pubblici e privati, in regime di appalto e subappalto, di rilasciare ai propri dipendenti una tessera di riconoscimento (badge di cantiere) dotata di un codice univoco anticontraffazione.
È tuttavia fondamentale precisare che tale obbligo non è, allo stato, ancora vigente. Il DL 159/2025, convertito nella L. 198/2025 infatti, subordina espressamente la propria efficacia all’adozione di un decreto attuativo del Ministero del Lavoro, chiamato a definire modalità operative e specifiche tecniche del tesserino.
La legge di conversione del decreto-legge non ha introdotto modifiche di rilievo per il settore delle costruzioni: gli interventi normativi hanno riguardato prevalentemente altri ambiti produttivi, caratterizzati da un più elevato livello di rischio, che saranno eventualmente individuati con successivi provvedimenti ministeriali.
Di conseguenza, per le imprese edili l’obbligo di rilascio del cosiddetto “badge di cantiere” non è ancora operativo e lo diventerà solo a seguito della pubblicazione del decreto ministeriale attuativo. Fino a tale momento, l’adempimento non può ritenersi concretamente applicabile.
Analogamente, non risultano ancora vigenti neppure gli obblighi relativi al badge di cantiere e al settimanale di cantiere previsti per i cantieri della ricostruzione pubblica e privata, introdotti con l’Ordinanza Speciale n. 216 del 27 dicembre 2024, adottata dal Commissario straordinario per la ricostruzione Guido Castelli. Anche tali misure, allo stato attuale, non hanno ancora trovato concreta applicazione operativa, che ci sarà solo dopo l'approvazione con apposito Decreto, da parte del Commissario, dei documenti di compliance per il rispetto delle norme in materia di protezione dei dati personali
Si ricorda infine che, per quanto concerne il Decreto-legge n. 159/2025, la normativa stabilisce che il decreto attuativo del Ministero del Lavoro debba essere emanato entro 60 giorni dall’entrata in vigore della legge di conversione, termine che scade il 28 febbraio 2026. Solo a partire dalla pubblicazione di tale provvedimento l’obbligo potrà considerarsi pienamente efficace.
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