Pubblicata l’ Ordinanza n. 216 del 27 dicembre 2024 recante: “Disciplina delle misure in favore del controllo, della sicurezza e dell’innovazione nei cantieri, ai sensi dell’art. 35 del decreto legge 17 ottobre 2016, n. 189, nei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria colpiti dagli eventi sismici a far data dal 24 agosto 2016”

 

FINALITA’

 

Controllo e registrazione automatica delle presenze (DI PERSONE E MEZZI) autorizzate nei cantieri della ricostruzione allo scopo di contrastare fenomeni di illegalità e/o di elusione normativa di qualunque forma IN TUTTE LE FASI DELL’APPALTO DI LAVORO, SERVIZI E FORNITURE, nonché allo scopo di contribuire al miglioramento della scurezza e delle condizioni di lavoro nei cantieri della ricostruzione, prevenire infortuni e sostenere l’informazione verso la committenza pubblica e privata

 STRUMENTI

 

  1. A CURA DELLA STRUTTURA COMMISSARIALE: Istituzione della sezione “Monitoraggio cantieri” nell’ambito della piattaforma Ge.DI.SI (a cura della struttura commissariale)
  2. A CURA DELL’APPALTATORE (O DEL CAPOFILA IN CASO DI ATI): nomina del REFERENTE DI CANTIERE, incaricato di gestire il SETTIMANALE DI CANTIERE che dovrà contenere:
    1. i dati delle imprese presenti sul cantiere;
    2. i dati relativi alla forza lavoro odierna e se viene applicato il contratto CCNL edilizia;
    3. i dati relativi ai mezzi presenti;
    4. i dati relativi al “Badge di cantiere digitale”, tessera di riconoscimento, anche in formato digitale, di cui all'articolo 18, comma 1, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, di tutti i lavoratori autonomi e subordinati, compresi quelli in distacco ed in somministrazione, che lavoreranno nei cantieri della ricostruzione, indipendentemente dal CCNL applicato, in regime di contratto di appalto o di subappalto.
  3. A CURA DELLE CASSE EDILI E CNCE :
    1. rilascio del badge di cantiere digitale a tutti i lavoratori autonomi e subordinati, compresi quelli in distacco ed in somministrazione, che lavoreranno nei cantieri della ricostruzione, indipendentemente dal CCNL applicato, in regime di contratto di appalto o di subappalto, secondo le indicazioni previste dal Documento Tecnico.
    2. Lettura, a mezzo di gestionale interoperabile digitalmente con Gedisi ed app mobile (messi a disposizione della CNCE) delle persone che possono accedere in cantiere e l’insieme delle letture dei badge.
    3. Comunicazione degli accessi alla sezione Monitoraggio Cantieri del Gedisi.

 

  • Il flusso informativo dei dati raccolti attraverso il nuovo sistema di rilevazione delle presenze di cui al “Badge di cantiere digitale” comporta l’aggiornamento automatico del Settimanale di Cantiere.

 

UTILIZZO DEI DATI RACCOLTI

 

Le informazioni contenute nella Sezione “Monitoraggio Cantieri” sono utilizzate dalle Forze di polizia e dal Gruppo Interforze presso la Prefettura territorialmente competente per:

 

  1. a) verificare la proprietà dei mezzi e il personale con la relativa posizione lavorativa;
  2. b) incrociare i dati al fine di evidenziare eventuali anomalie ed illeciti

 

 

VIGENZA ED AMBITO DI APPLICAZIONE

 

  1. Entro 6 mesi dalla data di entrata in vigore dell’ordinanza 216 (20.01.2025: presunta data di apposizione del visto di legittimità da parte della Corte dei Conti) le Casse Edili e la CNCE devono implementare le loro piattaforme informatiche rendendole interoperabili con la sezione del Gedisi preposta al Monitoraggio Cantieri.
  2. Successivamente a tale passaggio, il Commissario Straordinario approva con Decreto  i documenti di Compliance (per il rispetto della privacy)

 

Le disposizioni dell’ordinanza si applicheranno quindi ai cantieri:

 

  1. DELLA RICOSTRUZIONE PRIVATA il cui decreto di concessione del contributo è stato rilasciato successivamente alla pubblicazione del decreto inerente la compliance;
  2. DELLA RICOSTRUZIONE PUBBLICA  E DEGLI EDIFICI DI CULTO il cui contratto di affidamento dei lavori è sottoscritto successivamente alla pubblicazione del decreto  inerente la compliance.

 

Le imprese titolari dei cantieri (quindi gli appaltatori) si adeguano ai nuovi obblighi con la seguente tempistica:

 

  • 1 mese (decorrente dal decreto inerente la compliance), per quanto concerne i cantieri il cui valore complessivo dei lavori è uguale o superiore a 500.000 euro;
  • 12 mesi (decorrenti dal decreto inerente la compliance), per quanto concerne i cantieri il cui valore complessivo dei lavori è uguale o superiore a 258.000 euro;
  • 24 mesi (decorrenti dal decreto inerente la compliance), per quanto concerne i cantieri il cui valore complessivo dei lavori è uguale o superiore i 150.000 euro;
  • 36 mesi (decorrenti dal decreto inerente la compliance), per quanto concerne tutti i restanti cantieri della ricostruzione.

 

CONCLUSONI

 

Non ci sono ancora notizie circa la struttura e la funzionalità del Settimanale di Cantiere. Quest’ultimo dovrebbe sostanziarsi in una sottosezione di quella del Gedisi inerente il “Monitoraggio Cantieri”, che verrà implementata dalle imprese affidatarie di appalti pubblici e privati rientranti nell’ambito di applicazione dell’ordinanza 216.

 

Si presume che l’efficacia dell’ordinanza si avrà non prima di luglio 2025 e comunque certamente non prima del decreto sulla compliance che è l’ultimo degli atti necessari a dare corso alle prescrizioni contenute nell’ordinanza descritta.

Info: Sezione Ance Macerata:

Sabina Banchi: 0733/279633 - 320/8771187 - bianchi@confindustriamacerata.it

Henry Luchetti: 0733/279630 – 342/1063950 – luchetti@confindustriamacerata.it

Michela Rossi: 0733/279658 – 344/1865922 – rossi@confindustriamacerata.it

 

Il Direttore

Gianni Niccolò