Il Decreto-legge 202/2024 cd. “Milleproroghe” ha esteso da trenta a trentasei mesi (tre anni) la proroga straordinaria dei termini dei permessi di costruire, delle Scia e delle convenzioni urbanistiche già prevista dall’art. 10-septies del Decreto-legge 21/2022. Tale estensione – contenuta nell’art. 7, comma 2 e in vigore dal 28 dicembre 2024, riguarda:

1) i permessi di costruire rilasciati o formatisi fino al 31 dicembre 2024;

2) le Scia presentate fino al 31 dicembre 2024; 3) le convenzioni formatesi fino al 31 dicembre 2024 (in precedenza, tali termini erano tutti fissati al 30 giugno 2024).

 Si ricorda che la proroga non è automatica ma per poterne usufruire occorre:

- una comunicazione al Comune nella quale l’interessato espliciti la volontà di volersene avvalere. La comunicazione deve evidentemente contenere l’indicazione degli estremi del titolo edilizio e del termine che si vuole prorogare (inizio e/o ultimazione lavori);

- la ricorrenza di alcune condizioni e cioè che i termini di inizio e/o fine lavori non siano già decorsi al momento della comunicazione al Comune e il titolo abilitativo non risulti in contrasto con nuovi strumenti urbanistici approvati e con piani o provvedimenti di tutela dei beni culturali o del paesaggio ai sensi del D.lgs. 42/2004 (es. piani paesaggistici, decreti di vincolo). La proroga trova applicazione alle medesime condizioni anche alle autorizzazioni paesaggistiche rilasciate fino alla stessa data.

Si evidenzia che l’art. 10-septies del DL 21/2022 continua a prevedere anche con le modifiche apportate dal DL 202/2024 che la proroga trova applicazione anche a permessi di costruire e Scia che hanno già beneficiato di precedenti proroghe ai sensi:

- dell’art. 15, comma 2 Dpr 380/2001 e cioè di una proroga ordinaria nei casi e nei modi indicati dal Testo Unico Edilizia;

- dell’art. 10, comma 4 del Decreto-legge 76/2020 (proroga legata alla pandemia e pari ad un anno per l’inizio lavori e tre anni per la fine lavori);

- dell’art. 103, comma 2, Decreto-legge 18/2020 (proroga di 90 giorni dalla cessazione dello stato di emergenza (31/3/2022) per atti della p.a. in scadenza fra il 31 gennaio 2020 e 31 marzo 2022).

È quindi possibile estendere più volte l’efficacia di titoli abilitativi e Scia usufruendo di norme di proroga ordinaria o straordinaria, a condizione che il termine che si intende prorogare non sia decorso al momento in cui si procede con la volontà di beneficiare dell’ulteriore proroga.

La proroga di 36 mesi opera inoltre:

  • sul termine di validità delle convenzioni di lottizzazione ovvero degli accordi similari comunque denominati dalla legislazione regionale formatisi fino al 31 dicembre 2024. È necessario che la convenzione sia efficace alla data di entrata in vigore della norma
  • sui termini di inizio e fine lavori previsti nell’ambito di tali convenzioni o accordi similari
  • sui termini dei relativi piani attuativi e di qualunque altro atto ad essi propedeutico

In questi casi, le proroghe sono invece automatica, non essendo prevista dalla norma la comunicazione al Comune, ma è richiesto che “non siano in contrasto con piani o provvedimenti di tutela dei beni culturali e del paesaggio ai sensi del codice di cui al D.lgs. 42/2004”.

Come per i Permessi di costruire e le Scia, è possibile estendere più volte l’efficacia delle convenzioni urbanistiche o dei relativi termini in base alle diverse norme di proroga straordinaria intervenute nel tempo, a condizione che la convenzione sia ancora efficace al momento dell’entrata in vigore dell’ulteriore proroga.

Con riferimento invece alle norme di proroga straordinaria dei titoli abilitativi edilizi e delle convenzioni previste autonomamente da alcune Regioni, si ricorda che la Corte costituzionale sancisce che la disciplina della durata dei titoli abilitativi è ricompresa fra i principi fondamentali della materia concorrente del “governo del territorio” di competenza dello Stato, a cui le Regioni devono conformarsi; dunque le norme regionali che, nel disporre la proroga dei titoli abilitativi, differiscono da quelle stabilite a livello nazionale, entrano in collisione con un principio fondamentale del "governo del territorio" e pertanto si pongono in contrasto con l’art. 117, comma 3 della Costituzione.

Infine, la proroga contenuta nell’articolo 10-septies può comportare una ridefinizione anche dei termini contrattuali già definiti e ciò sia per quanto riguarda i contratti di appalto, sia le compravendite.

 

Info: Sezione Ance Macerata: Dott.ssa Sabina Banchi: bianchi@confindustriamacerata.it; Ing. Henry Luchetti: luchetti@confindustriamacerata.it; Sig.ra Michela Rossi: rossi@confindustriamacerata.it).

 

Il Direttore

Gianni Niccolò