Si richiama l’attenzione circa  i nuovi obblighi di comunicazione connessi agli interventi edilizi che beneficiano del Superbonus.

In attuazione dell’art. 3, comma 4, D.L. n. 39/2024 il Governo ha pubblicato il dpcm 17 settembre 2024 che stabilisce il contenuto, le modalità e i termini per la trasmissione delle comunicazioni relative agli interventi antisismici e di riqualificazione energetica.

Le comunicazioni sono necessarie per usufruire del superbonus e riguardano le spese del 2024 e 2025. È bene precisare che detta comunicazione riguarda soltanto i citati interventi (compresi quelli di ricostruzione post sisma 2016) e non invece gli “ordinari” ecobonus o sismabonus.

Tali comunicazioni vanno trasmesse all’ENEA, per gli interventi di efficientamento energetico e, per quanto riguarda gli interventi antisismici, al PNCS (Portale Nazionale delle Comunicazioni Sismiche).

Soggetti tenuti alla trasmissione delle informazioni

Sono chiamati al nuovo adempimento i soggetti che:

  1. entro il 31 dicembre 2023 hanno presentato la comunicazione di inizio lavori asseverata di cui al comma 13-ter dell'articolo 119, L. n. 34/2020, ovvero l'istanza per l'acquisizione del titolo abilitativo previsto per la demolizione e la ricostruzione degli edifici, e che alla stessa data non hanno concluso i lavori;
  2. hanno presentato la comunicazione di inizio lavori asseverata di cui al comma 13-ter dell' articolo 119 del L. n. 34/2020, ovvero l'istanza per l'acquisizione del titolo abilitativo previsto per la demolizione e la ricostruzione degli edifici, a partire dal 1° gennaio 2024.

Per quanto riguarda gli interventi di efficientamento energetico, inviano le comunicazioni i tecnici abilitati che sottoscrivono e trasmettono all’ENEA le asseverazioni di cui all’ articolo 119, comma 13, lettera a), del D.L. n. 34/2020. Le comunicazioni concernenti gli interventi agevolati di riqualificazione energetica sono parte integrante delle asseverazioni da inviare all’ENEA e sono soggette alle stesse disposizioni che ne regolano i termini.

Per quanto riguarda gli interventi antisismici, invece, sono i professionisti incaricati della progettazione strutturale, della direzione dei lavori e del collaudo statico ad occuparsi dell’invio al PNCS.

 

Contenuto delle informazioni

Le informazioni da trasmettere (il cui contenuto è disciplinato dall’articolo 3 del presente decreto), sia per gli interventi di efficientamento energetico sia per gli interventi antisismici, sono le seguenti:

  1. i dati catastali relativi all’immobile oggetto degli interventi;
  2. l’ammontare delle spese sostenute nell'anno 2024 alla data di entrata in vigore del L. n. 39/2024;
  3. l’ammontare delle spese che prevedibilmente saranno sostenute successivamente alla data di entrata in vigore del L. n. 39/2024 negli anni 2024 e 2025;
  4. le percentuali delle detrazioni spettanti in relazione alle spese di cui alle lettere b) e c).

In merito al punto d), la percentuale di detrazione potrà evidentemente essere quella del 70% per le spese sostenute o che si prevede di sostenere nel 2024, del 65% per le spese che si prevede di sostenere nel 2025, oppure del 110% sulle spese sostenute o che si prevede di sostenere nel 2024 e nel 2025 per gli interventi cui si applica, ad esempio, il superbonus nei Comuni dei territori colpiti da eventi sismici, di cui al comma 8-ter dell’art. 119 D.L. n. 34/2020.

Termini per la trasmissione dei dati

Le informazioni di cui all’articolo 3 relative agli interventi antisismici i cui lavori non sono conclusi entro il 31 dicembre 2023 oppure che sono stati avviati nel corso del 2024, sono trasmesse al PNCS entro i termini perentori di seguito indicati:

  • 31ottobre 2024 per quanto riguarda le informazioni relative a tutti i SAL approvati entro il 1° ottobre 2024;
  • entro trenta giorni a partire dal giorno successivo a quello dell’approvazione del SAL, in tutti gli altri casi.

ATTENZIONE: Sanzioni

Ai sensi del comma 5 dell’articolo 3 D.L. n. 39/2024, la mancata osservanza dell’obbligo di comunicazione preventiva per finalità di monitoraggio di spesa comporta:

  • per gli interventi per i quali la CILAS, o il diverso titolo richiesto per gli interventi di demolizione e ricostruzione, risulti presentata entro il 29 marzo 2024, l’applicazione di una sanzione amministrativa di Euro 10.000;
  • per gli interventi per i quali la CILAS, o il diverso titolo richiesto per gli interventi di demolizione e ricostruzione, risulti presentata a decorrere dal 30 marzo 2024, la decadenza dall’agevolazione fiscale, con esclusione di poter sanare con l’invio tardivo mediante “remissione in bonis”.

Si segnala altresì che, sul sito istituzionale del Dipartimento Casa Italia della Presidenza del Consiglio dei Ministri, che gestisce il PNCS, sono rese disponibili le faq che forniscono chiarimenti sulle nuove funzionalità del Portale.

Info: sezione Ance: Sabina Banchi: 0733/279633 - 320/8771187 - bianchi@confindustriamacerata.it

Il Direttore

Gianni Niccolò

 

Allegati: news di Ance del 30.09.2024 e del 8.10.2024