Dal 19 luglio 2026 scatterà per le grandi imprese il divieto di distruzione dei prodotti invenduti, mentre le medie imprese saranno soggette alle stesse regole dal 2030 previsto dal Regolamento (UE) 2024/1781 (Ecodesign for Sustainable Products Regulation – ESPR). (vedi nostra news del….).
Per definire divieti, deroghe e trasparenza la Commissione Europea ha adottato il 9 febbraio un regolamento delegato e un regolamento di esecuzione nell’ambito del Regolamento Ecodesign per i prodotti sostenibili (ESPR), finalizzati a contrastare in particolare la distruzione di capi di abbigliamento, accessori e calzature invenduti e a ridurre gli sprechi nel settore tessile.
L’iniziativa si inserisce nella strategia europea per rafforzare la circolarità dei prodotti tessili, incoraggiando una gestione più efficiente delle scorte e il ricorso a soluzioni alternative allo smaltimento, come la rivendita, il riuso, la rigenerazione o la donazione, in linea con l’obiettivo dell’ESPR di rendere i prodotti immessi sul mercato dell’Unione più durevoli, riutilizzabili e riciclabili, salvaguardando al contempo la competitività delle imprese.
Il regolamento delegato definisce in modo circoscritto i casi in cui la distruzione dei prodotti invenduti è consentita, per garantire un’applicazione proporzionata del divieto e limitarne l’impatto sulle imprese.
La distruzione è ammessa:
- Sicurezza e Salute Pubblica: Prodotti identificati come pericolosi ai sensi del Regolamento (UE) 2023/988.
- Non conformità normativa: Prodotti non conformi al diritto dell’Unione o nazionale (es. violazioni etiche come il lavoro forzato) per i quali la distruzione è prescritta come misura correttiva proporzionata.
- Tutela della Proprietà Intellettuale: Articoli contraffatti o prodotti soggetti a licenze contrattuali i cui termini di distribuzione siano scaduti, rendendo la distruzione necessaria per tutelare i diritti del titolare.
- Inidoneità tecnica al riutilizzo: Casi in cui risulti tecnicamente impossibile rimuovere loghi o etichette protetti da diritti di PI o considerati inappropriati sotto il profilo etico e sociale.
- Danni e deterioramento: Prodotti danneggiati durante la logistica o i resi dei consumatori, qualora la riparazione non risulti tecnicamente fattibile o “efficace in termini di costi”.
- Prodotti offerti in donazione ma non accettati,
- per i beni ricevuti in donazione senza destinatari finali
- prodotti preparati per il riuso per i quali non esiste domanda di mercato.
La distruzione resta in ogni caso una misura di ultima istanza e deve rispettare la gerarchia dei rifiuti, privilegiando riuso e riciclo.
Il testo introduce poi obblighi stringenti di documentazione e tracciabilità di seguito riportati:
- Protocolli di donazione: La distruzione per mancata accettazione è lecita solo se il prodotto è stato offerto ad almeno tre soggetti dell’economia sociale o reso disponibile sul web per otto settimane senza esito positivo.
- Conservazione documentale: Gli operatori devono conservare per cinque anni tutta la documentazione giustificativa (verbali di ispezione, analisi tecniche, decisioni giudiziarie) in formato elettronico.
- Dichiarazione ai gestori dei rifiuti: L’operatore è tenuto a fornire al gestore del trattamento finale una dichiarazione esplicita sulla deroga applicata, al fine di ottimizzare i processi di cernita e riciclaggio.
Per quanto riguarda il regolamento di esecuzione, esso chiarisce quali informazioni devono essere comunicate e secondo quali criteri.
Le imprese sono tenute a dichiarare annualmente:
- i dati sull’operatore economico e sul periodo di riferimento,
- per ciascuna categoria di prodotto individuata tramite i codici della nomenclatura combinata, il numero e il peso dei prodotti invenduti distrutti, i motivi della distruzione, la destinazione finale dei rifiuti, distinta per tipologia di trattamento ed espressa in percentuale.
Il regolamento attribuisce, inoltre, rilievo alla prevenzione, richiedendo l’indicazione delle misure già adottate e di quelle pianificate per ridurre la distruzione degli invenduti.
Il Direttore
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INFO:
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