Dal 1 gennaio 2026 sono esclusi dall’obbligo di iscrizione al Registro elettronico nazionale di tracciabilità dei rifiuti (RENTR):
- i produttori di rifiuti a cui si applicano le disposizioni di cui all'articolo 190, commi 5 e 6
- i Consorzi ovvero i sistemi di gestione in forma individuale o collettiva, di cui all'articolo 237, comma 1;
Sono esclusi I produttori di rifiuti di cui all’art. 190, comma 5 e 6 di seguito riportati:
- gli imprenditori agricoli di cui all'articolo 2135 del Codice civile, con un volume di affari annuo non superiore a 8.000 €
- le imprese che raccolgono e trasportano i propri rifiuti non pericolosi, di cui all'articolo 212, comma 8,
- per i soli rifiuti non pericolosi, le imprese e gli enti produttori iniziali che non hanno più di dieci dipendenti. (già precedentemente esclusi dall’obbligo di iscrizione).
- che possono adempiere l’obbligo con modalità semplificate (comma 6), quali gli imprenditori agricoli produttori iniziali di rifiuti pericolosi; i soggetti esercenti particolari attività (parrucchieri, istituti di bellezza, manicure/pedicure, tatuaggi/piercing) che producono taluni rifiuti pericolosi.
Si evidenzia che gli enti e le imprese produttori iniziali di rifiuti che raccolgono e trasportano i propri rifiuti di cui all'articolo 212, comma 8, rimangono tenuti all’iscrizione solo quando obbligati in qualità di produttori.
La modifica è stata introdotta con la Legge 199 del 30/12/2025 pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n.301 del 30/12/2025 (Legge di Bilancio 2026) che ha sostituito il comma 3-bis dell’articolo 188-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.
L’intervento, contribuisce a chiarire l’ambito dei soggetti esclusi dall’obbligo di iscrizione, anche in considerazione dell'avvio dell’ultimo scaglione di iscrizione, partito il 15 dicembre 2025 ed in scadenza al 13 febbraio 2025, che coinvolge i produttori iniziali di rifiuti pericolosi con meno di 10 dipendenti.
Gli operatori rientranti nelle categorie escluse, laddove già iscritti, dovranno presentare, tramite l’area operatori del portale RENTRI, una pratica di cancellazione.
In assenza di cancellazione verranno ritenuti operatori iscritti al RENTRI in modalità volontaria.
Si ricorda infine che i produttori iniziali di rifiuti non iscritti al RENTRI sono tenuti a registrarsi all’area riservata “Produttori di rifiuti non iscritti” per produrre, vidimare e gestire il FIR in formato cartaceo conforme al nuovo modello a decorrere dal 13 febbraio 2025.
Per maggiori informazioni si suggerisce di consultare:
Video: Come il produttore di rifiuti non iscritto effettua l'accesso e la registrazione al RENTRI
Per informazioni:
Dott.ssa Paola Bara
Tel. 0733.279641 / 331.1921246
E-mail: bara@confindustriamacerata.it
Dott. Matteo Di Marino
Tel. 0733.279648
E-mail: ambiente@confindustriamacerata.it