In vigore dall’11 febbraio le nuove disposizioni europee sulla gestione degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggi che saranno applicate in maniera graduale a partire dal 12 agosto 2026, con l’obiettivo di ridurre in modo significativo la produzione di rifiuti di imballaggi attraverso obiettivi vincolanti di riutilizzo e riciclo, garantire la sostenibilità degli imballaggi ed armonizzarne l’etichettatura.
La nuova disciplina è stata introdotta con il Regolamento UE 2025/40 (Gazzetta ufficiale dell'Unione europea (GUUE) serie L del 22 gennaio 2025) modifica la disciplina sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio e che abroga la Direttiva UE 94/62/C e si applicherà a tutti gli imballaggi, indipendentemente dal materiale utilizzato, e tutti i rifiuti di imballaggio, indipendentemente dal contesto in cui gli imballaggi vengono utilizzati.
Di seguito le principali novità:
Sostenibilità degli imballaggi
Per assicurare la sostenibilità degli imballaggi il Regolamento detta:
- prescrizioni in materia di etichettatura, marcatura e informazione;
- procedure di salvaguardia da adottare per gli imballaggi che presentano rischi;
- ridurre al minimo la presenza di sostanze pericolose come metalli pesanti e PFAS;
- contenuto minimo di riciclato;
- condizioni per garantire il riuso;
- appalti pubblici verdi come strumento per incentivare la domanda e l’offerta di imballaggi ecosostenibili.
Contenuto minimo di riciclato
Con le nuove norme, tutti gli imballaggi (ad eccezione di legno leggero, sughero, tessuti, gomma, ceramica, porcellana e cera) dovranno essere riciclabili sulla base di criteri rigorosi.
Le misure comprendono anche obiettivi sul contenuto minimo riciclato per gli imballaggi di plastica e obiettivi minimi di riciclaggio in termini di peso per i rifiuti di imballaggio.
Le disposizioni relative al contenuto di riciclato, si applicheranno successivamente a partire dal 1º gennaio 2030 o tre anni dopo la data di entrata in vigore di un apposito atto di esecuzione della Commissione.
Entro il 2029, il 90% dei contenitori in metallo e plastica monouso per bevande fino a tre litri dovranno essere raccolti separatamente mediante sistemi di deposito cauzionale e restituzione o altre soluzioni che consentano di raggiungere l'obiettivo di raccolta.
Obiettivi di riutilizzo
Sono previsti obiettivi specifici da perseguire entro il 2030 per imballaggi di bevande alcoliche e analcoliche (ad eccezione, tra gli altri, di latte, vino, e superalcolici), imballaggi multipli e imballaggi per la vendita e per il trasporto.
A determinate condizioni, gli Stati membri possono concedere deroghe di cinque anni a questi requisiti. I distributori finali di bevande e alimenti da asporto dovranno dare ai consumatori la possibilità di utilizzare i loro contenitori e adoperarsi per offrire il 10 % dei prodotti in un formato di imballaggio riutilizzabile entro il 2030.
Obiettivi di riduzione:
Gli stati Membri devono perseguire i seguenti obiettivi di riduzione di rifiuti di imballaggio:
- 5% entro il 2030.
- 10% entro il 2035
- 15% entro il 2040
Per limitare gli sprechi, è stata stabilita una proporzione massima di spazio vuoto del 50% che si applicherà agli imballaggi multipli e a quelli per il trasporto e per il commercio elettronico.
In aggiunta, fabbricanti e importatori dovranno garantire che il peso e il volume degli imballaggi siano ridotti al minimo.
Determinati tipi di imballaggi di plastica monouso saranno vietati a partire dal 1° gennaio 2030. Tra questi troviamo gli imballaggi per frutta e verdura fresche non trasformate e per i cibi e le bevande consumati in bar e ristoranti, le monoporzioni (ad esempio condimenti, salse, panna da caffè e zucchero), i piccoli imballaggi monouso utilizzati negli alberghi e le borse di plastica in materiale ultraleggero .
In base alle nuove norme, le imprese che vendono prodotti da asporto dovranno offrire ai clienti la possibilità di portare i propri contenitori da riempire con bevande fredde o calde o con alimenti pronti, senza costi aggiuntivi.
Il Direttore
Dott. Gianni Niccolò
INFO:
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