L’Autorità competente nazionale REACH, in accordo con il MIMIT e il MASE, approfondisce tramite una nota interpretativa la definizione di “utilizzatore a valle” e di “distributore ai sensi del Regolamento n. 1907/2006 (REACH).

Il Regolamento REACH (art. 3, par. 13) definisce la figura del “utilizzatore a valle” come:

“Ogni persona fisica o giuridica stabilita nella Comunità diversa dal fabbricante o dall'importatore che utilizza una sostanza, in quanto tale o in quanto componente di una miscela nell'esercizio delle sue attività industriali o professionali. I distributori e i consumatori non sono considerati utilizzatori a valle. Un reimportatore a cui si applica l'esenzione di cui all'articolo 2, paragrafo 7, lettera c), è considerato un utilizzatore a valle.”

Mentre il “distributore” (art. 3, par. 14):

“Ogni persona fisica o giuridica stabilita nella Comunità, compreso il rivenditore al dettaglio, che si limita ad immagazzinare e a immettere sul mercato una sostanza, in quanto tale o in quanto componente di una miscela, ai fini della sua vendita a terzi.”

Alla luce di quanto definito nel Regolamento REACH (art. 3, par. 24) per “uso”: “ogni operazione di trasformazione, formulazione, consumo, immagazzinamento, conservazione, trattamento, riempimento di contenitori, trasferimento da un contenitore ad un altro, miscelazione, produzione di un articolo o ogni altra utilizzazione”, l'Autorità competente nazionale REACH definisce l’azienda che compie l’attività di riempimento come “riempitori” e li include nella grande categoria degli “utilizzatori a valle”, in quanto il trasferimento da un contenitore a un altro di un prodotto (travaso) viene qualificato come “uso”.

Sulla base di ciò, la definizione di “distributore” è chiaramente incompatibile con chi effettua operazioni di riempimento o travaso anche a scopo di riconfezionamento, quindi, si può considerare distributore solo chi si limita a immagazzinare e immettere sul mercato la sostanza o la miscela.

Infine, l'Autorità competente nazionale REACH puntualizza che chi predispone un imballaggio secondario mettendo all’interno un imballaggio primario (contenitore chiuso, contenente una sostanza o miscela), senza aprirlo, effettua un'operazione senza manipolare direttamente la sostanza o la miscela e pertanto tale attività non rientra nella definizione di uso e tale impresa è qualificabile come distributore (la responsabilità dell’etichetta dell’imballaggio secondario deve riferirsi all’articolo 33 del CLP).

 

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