Con la pubblicazione del Regolamento esecutivo 2024/2174 arrivano le novità per quanto riguarda il formato delle etichette per determinati prodotti e apparecchiature contenenti gas fluorurati a effetto serra.

Il nuovo regolamento intende stabilire le specifiche delle informazioni che devono essere riportate sulle etichette, definendo le prescrizioni relative al design grafico e al posizionamento delle etichette stesse.

Le principali novità riguardano il “Formato delle etichette” (art. 1):

  • Le informazioni devono risultare in modo nitido sullo sfondo dell'etichetta, con dimensioni e spaziature tali da renderli chiaramente leggibili.
  • Tutta etichetta e il suo contenuto devono essere concepiti in modo da restare saldamente fissati al prodotto o all'apparecchiatura e leggibili in condizioni di normale utilizzo, sia al momento dell'immissione sul mercato che per tutta la durata in cui il prodotto o l'apparecchiatura contengono gas fluorurati a effetto serra o il loro funzionamento dipende da questi gas.
  • L’etichetta deve riportare la seguente dicitura: «contiene gas fluorurati a effetto serra».
  • Le informazioni sul peso dei gas fluorurati a effetto serra, se necessarie, devono essere espresse in chilogrammi o grammi, e il CO2 equivalente deve essere indicato in tonnellate, utilizzando i valori del potenziale di riscaldamento globale dei gas fluorurati a effetto serra elencati nella colonna «GWP» degli allegati I, II e III del regolamento (UE) 2024/573.

Inoltre, si sottolinea che per i prodotti di piccole dimensioni (come, ad esempio, generatori di aerosol, contenitori e solventi) occorre prevedere "modi praticabili" di trasmettere agli utilizzatori le informazioni necessarie, anche tramite link leggibili da dispositivi elettronici.

Il Regolamento 2024/2174/UE, che entrerà in vigore il 23 settembre 2024, sarà applicabile dal 1° gennaio 2025, in linea con l'entrata in operatività di tutte le novità in materia di etichettatura e informazioni sui prodotti stabilite dall'articolo 12 del regolamento 2024/573/UE e abroga il precedente regolamento di esecuzione 2015/2068/ UE.

 

 

Il Direttore

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