E’ in vigore dal 18 agosto 2024 il nuovo regolamento Europeo, direttamente applicabile negli Stati Membri, che dovrà garantire il ripristino degli ecosistemi degradati europei e al tempo stesso contribuire al raggiungimento degli obiettivi in materia di clima e biodiversità, migliorando anche la sicurezza alimentare.
La Legge europea sul Ripristino della natura, ovvero il Regolamento (UE) 2024/1991 del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 giugno 2024 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea il 29 luglio 2024 e modifica il Regolamento (UE) 2022/869.
L’obiettivo principale del Regolamento è il ripristino, entro il 2030, del “buono stato di salute di almeno il 30% degli habitat” che attualmente versano in uno stato di conservazione “cattivo” o “inadeguato”. Una percentuale che dovrà raggiungere il 60% entro il 2040 e il 90% entro il 2050.
Ogni Stato membro dell’Ue dovrà adottare, entro due anni dall’entrata in vigore del Regolamento, un proprio piano nazionale per il ripristino della natura, che indichi nel dettaglio gli strumenti, inclusi quelli finanziari, con cui intende raggiungere gli obiettivi posti dal Regolamento.
È importante evidenziare che i piani nazionali e la mappatura delle aree prioritarie su cui intervenire saranno di fondamentale importanza per le imprese anche in relazione agli obblighi imposti dalla Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD) che, come noto, a partire dal 1° gennaio 2025 riguarderà le grandi imprese non quotate con ricavi superiori a 50 milioni e, a partire dal 1° gennaio 2026, le PMI quotate.
La CSRD richiede infatti alle imprese la rendicontazione nel settore della biodiversità e quindi di misurare, ridurre e compensare i propri impatti su di essa. In questo contesto, il criterio spaziale sarà determinante per il mercato dei crediti di biodiversità. La compensazione degli impatti inoltre potrà avvenire solo a livello locale, vale a dire sullo stesso tipo di habitat e specie su cui incidono gli impatti dell’impresa.
Nel dettaglio, nel piano, i Paesi dovranno indicare gli habitat cui dare priorità negli interventi di ripristino, anche se il Regolamento specifica che fino al 2030 dovranno averla gli habitat dei siti di Rete Natura 2000 e quelli con il maggior potenziale di ‘sequestro’ di carbonio e di riduzione dell’impatto dei disastri naturali e degli eventi meteo-climatici estremi.
I Paesi dovranno poi:
- impegnarsi affinché le aree ripristinate non tornino a deteriorarsi in modo significativo in futuro.
- adottare misure per rimuovere le barriere artificiali alla connettività delle acque superficiali per convertire almeno 25 000 km di fiumi in fiumi a scorrimento libero entro il 2030.
- invertire il declino delle popolazioni di impollinatori e a migliorarne la varietà,
- migliorare la biodiversità negli ecosistemi agricoli e di quelli forestali,
- sostenere l’impegno di piantare almeno tre miliardi di alberi aggiuntivi entro il 2030 a livello di Unione europea.
Il Direttore
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