E’ in vigore dal 18 luglio 2024 il Regolamento 2024/1781 (c.d. Ecodesign) (Ecodesign for Sustainable Product Regulation, ESPR) che stabilisce i requisiti per la progettazione ecocompatibile dei prodotti sostenibili.

Il Regolamento sarà applicato 24 mesi dopo l’entrata in vigore (giugno 2026) e permetterà alla Commissione di istituire una serie di quadri regolatori specifici per tipologia di prodotto, ai quali ci si dovrà conformare entro 18 mesi dalla loro emanazione, che

Atti delegati

I singoli atti delegati, stabiliranno le caratteristiche di progettazione che questi dovranno avere per ritenersi sostenibili dal punto di vista ambientale e dovranno prevedere:

  • nuovi requisiti informativi e prestazionali per tipologia di prodotto
  • nuovi obblighi quali l’introduzione del Passaporto Digitale di Prodotto (DPP),
  • il divieto di distruzione di prodotti invenduti (in particolare per prodotti tessili e AEE),
  • tracciamento e limitazioni delle "Substances of Concern" (ex. Art. 57  1907/2006),
  • rafforzamento dei controlli doganali e vigilanza di mercato.

Il primo atto delegato non entrerà in vigore prima del 19 luglio 2025.

La Commissione darà priorità ai seguenti gruppi di prodotti:

  • Ferro e acciaio
  • Alluminio
  • Prodotti tessili
  • In particolare indumenti e calzature
  • Mobilio, compresi i materassi
  • Pneumatici
  • Detergenti
  • Vernici
  • Lubrificanti
  • Sostanze chimiche
  • prodotti connessi all'energia per i quali devono essere definiti per la prima volta requisiti di progettazione ecocompatibile o per i quali le misure esistenti adottate a norma della direttiva 2009/125/CE devono essere riesaminate nel quadro del presente regolamento;
  • prodotti della tecnologia dell'informazione e della comunicazione e altri prodotti elettronici.

I criteri di progettazione ecocompatibile saranno applicabili anche negli appalti pubblici per incentivare l’acquisto pubblico di prodotti verdi.

Requisiti di progettazione ecocompatibile

Di seguito i requisiti di progettazione ecocompatibile che saranno contenuti negli atti delegati:

  1. durabilità
  2. affidabilità
  3. riutilizzabilità
  4. possibilità di miglioramento
  5. riparabilità
  6. possibilità di manutenzione e ricondizionamento
  7. presenza di sostanze che destano preoccupazione
  8. consumo di energia ed efficienza energetica
  9. uso dell'acqua ed efficienza idrica;
  10. uso di risorse ed efficienza delle risorse
  11. contenuto di riciclato
  12. possibilità di rifabbricazione
  13. riciclabilità
  14. possibilità di recupero dei materiali
  15. impatti ambientali, comprese l’impronta di carbonio e l’impronta ambientale
  16. produzione prevista di rifiuti

Passaporto digitale dei prodotti.

Tra gli obblighi definiti dal regolamento vi è quello di rendere disponibile un passaporto digitale di prodotto, uno strumento per mettere le informazioni a disposizione dei soggetti lungo l'intera catena del valore con l’obiettivo di migliori sensibilmente la tracciabilità lungo la catena del valore di un prodotto.

E prevista anche la possibilità di collegare il passaporto digitale del prodotto alle banche dati e agli strumenti esistenti dell‘Unione, come il Registro Europeo dei Prodotti per l’Etichettatura Energetica (EPREL) o la Banca dati per le Informazioni sulle Sostanze Problematiche (SCIP)

Divieto di distruzione prodotti di consumo invenduti

Dal 19 luglio 2026, è vietata la distruzione dei prodotti tessili e calzaturieri invenduti elencati all'allegato VII, con esclusione per le micro e piccole imprese e applicazioni dal 19 luglio 2030 per medie imprese.

 

Il Direttore

Dott. Gianni Niccolò

 

Info:

Paola Bara
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Matteo Di Marino
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