E’ in vigore dal 18 luglio 2024 il Regolamento 2024/1781 (c.d. Ecodesign) (Ecodesign for Sustainable Product Regulation, ESPR) che stabilisce i requisiti per la progettazione ecocompatibile dei prodotti sostenibili.
Il Regolamento sarà applicato 24 mesi dopo l’entrata in vigore (giugno 2026) e permetterà alla Commissione di istituire una serie di quadri regolatori specifici per tipologia di prodotto, ai quali ci si dovrà conformare entro 18 mesi dalla loro emanazione, che
Atti delegati
I singoli atti delegati, stabiliranno le caratteristiche di progettazione che questi dovranno avere per ritenersi sostenibili dal punto di vista ambientale e dovranno prevedere:
- nuovi requisiti informativi e prestazionali per tipologia di prodotto
- nuovi obblighi quali l’introduzione del Passaporto Digitale di Prodotto (DPP),
- il divieto di distruzione di prodotti invenduti (in particolare per prodotti tessili e AEE),
- tracciamento e limitazioni delle "Substances of Concern" (ex. Art. 57 1907/2006),
- rafforzamento dei controlli doganali e vigilanza di mercato.
Il primo atto delegato non entrerà in vigore prima del 19 luglio 2025.
La Commissione darà priorità ai seguenti gruppi di prodotti:
- Ferro e acciaio
- Alluminio
- Prodotti tessili
- In particolare indumenti e calzature
- Mobilio, compresi i materassi
- Pneumatici
- Detergenti
- Vernici
- Lubrificanti
- Sostanze chimiche
- prodotti connessi all'energia per i quali devono essere definiti per la prima volta requisiti di progettazione ecocompatibile o per i quali le misure esistenti adottate a norma della direttiva 2009/125/CE devono essere riesaminate nel quadro del presente regolamento;
- prodotti della tecnologia dell'informazione e della comunicazione e altri prodotti elettronici.
I criteri di progettazione ecocompatibile saranno applicabili anche negli appalti pubblici per incentivare l’acquisto pubblico di prodotti verdi.
Requisiti di progettazione ecocompatibile
Di seguito i requisiti di progettazione ecocompatibile che saranno contenuti negli atti delegati:
- durabilità
- affidabilità
- riutilizzabilità
- possibilità di miglioramento
- riparabilità
- possibilità di manutenzione e ricondizionamento
- presenza di sostanze che destano preoccupazione
- consumo di energia ed efficienza energetica
- uso dell'acqua ed efficienza idrica;
- uso di risorse ed efficienza delle risorse
- contenuto di riciclato
- possibilità di rifabbricazione
- riciclabilità
- possibilità di recupero dei materiali
- impatti ambientali, comprese l’impronta di carbonio e l’impronta ambientale
- produzione prevista di rifiuti
Passaporto digitale dei prodotti.
Tra gli obblighi definiti dal regolamento vi è quello di rendere disponibile un passaporto digitale di prodotto, uno strumento per mettere le informazioni a disposizione dei soggetti lungo l'intera catena del valore con l’obiettivo di migliori sensibilmente la tracciabilità lungo la catena del valore di un prodotto.
E prevista anche la possibilità di collegare il passaporto digitale del prodotto alle banche dati e agli strumenti esistenti dell‘Unione, come il Registro Europeo dei Prodotti per l’Etichettatura Energetica (EPREL) o la Banca dati per le Informazioni sulle Sostanze Problematiche (SCIP)
Divieto di distruzione prodotti di consumo invenduti
Dal 19 luglio 2026, è vietata la distruzione dei prodotti tessili e calzaturieri invenduti elencati all'allegato VII, con esclusione per le micro e piccole imprese e applicazioni dal 19 luglio 2030 per medie imprese.
Il Direttore
Dott. Gianni Niccolò
Info:
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