Dal 16 settembre 2023 entreranno in vigore le nuove regole per l’autorizzazione in forma semplificata alla preparazione per il riutilizzo di determinati rifiuti ai sensi dell’art. 214 del Codice dell’Ambiente.

Le operazioni di  “preparazione per il riutilizzo”, hanno ad oggetto rifiuti idonei ad essere preparati per il loro reimpiego mediante operazioni di controllo, pulizia, smontaggio e riparazione che garantiscono l’ottenimento di prodotti o componenti di prodotti conformi al modello originario.

L’esercizio della preparazione per il riutilizzo dovrà essere preceduta dall’invio alla Provincia di una comunicazione di inizio attività. Decorsi 90 giorni dalla comunicazione, durante i quali la Provincia effettuerà la verifica del rispetto delle condizioni di legge, sarà possibile iniziare l’attività.

Le nuove regole sono dettate dal Decreto 10 luglio 2023, n. 119, recante “Regolamento recante la determinazione delle condizioni per l’esercizio delle preparazioni per il riutilizzo in forma semplificata, ai sensi dell’articolo 214-ter del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152” e definiscono:

  • i requisiti dei soggetti che intendono esercitare attività di preparazione per il riutilizzo dei rifiuti in forma semplificata,
  • le dotazioni tecniche strutturali richieste per i Centri di preparazione per il riutilizzo,
  • i rifiuti impiegabili e le quantità massime ammesse nonché i rifiuti esclusi.
  • una disciplina specifica per la preparazione per il riutilizzo dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (Raee).

Operazioni di “preparazione per il riutilizzo”

Le operazioni di  “preparazione per il riutilizzo”, sono specificate nell’allegato ! del DM:

  • controllo: operazione che consiste nell’ispezione visiva, cernita e prova funzionale per valutare l’idoneità del rifiuto ad essere preparato per il successivo riutilizzo […];
  • pulizia: operazione mediante la quale vengono eliminate le impurità anche attraverso l’impiego di acqua e liquidi specifici come i detergenti ad azione disinfettante, anche in forma di vapore; operazioni di disinfestazione contro il tarlo;
  • smontaggio: operazione di disassemblaggio totale o parziale del rifiuto in componenti riutilizzabili singolarmente o nell’operazione di riparazione;
  • riparazione: operazione che comprende la sostituzione, la soppressione e/o ripristino di qualsiasi componente, anche particolare, del rifiuto nonché l’installazione sugli stessi di impianti e componenti fissi, comprese le attività di sabbiatura, verniciatura, laccatura.

Tipologie di rifiuti

Di seguito l’elenco dei rifiuti che potranno essere ammessi alle operazioni di preparazioni per il riutilizzo, di cui alla tabella 1 allego 1:

  • Biciclette, passeggini, carrozzine, giocattoli e loro componenti;
  • Mobili e cucine a gas e loro componenti;
  • Reti e materassi;
  • Pneumatici per biciclette;
  • Attrezzature sportive e ricreative e loro componenti;
  • Attrezzature nautiche e loro componenti (galleggianti, cime, catene, salvagenti, ancore, parabordi, remi epagaie, materassini e canotti, tavole da surf, barche a vela (derive), gommoni fino ad una lunghezza di 6 m,ecc.);
  • Abbigliamento, accessori di abbigliamento, tessuti, tappeti, calzature, zaini;
  • Cancelli in metallo, in legno, in plastica, serrature e loro componenti;
  • Attrezzi da giardino, suppellettili in legno metalli e plastica, appendiabiti e loro componenti
  • Pentole padelle e stoviglie;
  • Pavimenti, rivestimenti, ceramiche;
  • Porte/finestre e elementi costruttivi in legno, plastica, metallo, alluminio, vetro e loro componenti;
  • Componenti di impianti di irrigazione, impianti e attrezzature per l’attività agricola e florovivaistica e loro componenti, componenti di serre.

 

Il Direttore

Dott. Gianni Niccolò

 

INFO:

Dott.ssa Paola Bara      

Tel. 0733.27941 / 331.1921246  

E-mail: bara@confindustriamacerata.it      

 

 

 

 

 

 

 

 

Scarica Allegati

DM 119_2013.pdf