Per fronteggiare la situazione di scarsità idrica che ha determinato gravi ripercussioni nel settore idropotabile e in quello irriguo in determinate aree del Paese, sono state stabilite misure sul riutilizzo delle acque reflue, fanghi di depurazione, acque meteoriche e riviste le sanzioni per l’utilizzo di acque pubbliche senza autorizzazione.

Il DL 14 aprile 2023, n. 39 (c.d. Decreto siccità), in vigore dal 15 aprile, oltre ad istituire una cabina di regia presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri per fronteggiare la crisi idrica, ha stabilito quanto segue:

Vasche di raccolta di acque piovane per uso agricolo (Art 6)

La disposizione integra il Testo unico edilizia (Dpr 380/2001 )stabilendo che costituiscono interventi di edilizia libera, senza necessità di autorizzazione, la realizzazione di “vasche di raccolta di acque meteoriche per uso agricolo fino a un volume massimo di 50 metri cubi di acqua per ogni ettaro di terreno coltivato”.

Riutilizzo delle acque reflue depurate ad uso irriguo (Art. 7)

E’ consentito il riutilizzo a scopi irrigui in agricoltura delle acque reflue depurate prodotte dagli impianti di depurazione già in esercizio al 15 aprile 2023, previa autorizzazione unica rilasciata dalle Regioni o Province autonome.  L’autorizzazione è concessa previa predisposizione di un piano di gestione dei rischi.

Fanghi di depurazione (Art 9)

La disposizione modifica l’articolo 127 del Dlgs 152/2006 precisando il confine tra disciplina delle acque e dei rifiuti in relazione ai fanghi di depurazione.

In particolare per effetto della modifica i fanghi di trattamento delle acque reflue sono sottoposti alla disciplina dei rifiuti, ove applicabile e “comunque solo” alla fine del complessivo processo di trattamento effettuato nell'impianto di depurazione.

Sistema sanzionatorio

La derivazione o utilizzo di acqua pubblica senza autorizzazione, sanzionata dall’art. 17 del Rd 1775/1933, è cosi modificata:

  • la sanzione amministrativa pecuniaria comminata al trasgressore prevista da un minimo di 4.000 a un massimo di 40.000 euro passa dal minimo di 8.000 al massimo di 50.000 euro;
  • nel caso il fatto sia di particolare tenuità la sanzione amministrativa pecuniaria prevista attualmente va dal minimo di 400 al massimo di 2.000 euro, mentre con la modifica normativa si passa da un minimo di 2.000 ad un massimo di 10.000 euro.

 

Il Direttore

Dott. Gianni Niccolò

 

INFO:

Dott.ssa Paola Bara      

Tel. 0733.279641 / 331.1921246  

E-mail: bara@confindustriamacerata.it      

 

 

Scarica Allegati

DL siccità-GU.pdf