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GREENWASHING: dal 27 settembre nuove regole per le asserzioni ambientali e i marchi di sostenibilità

28 apr 2026

AMBIENTE, ENERGIA E TRASPORTI
SOSTENIBILITÀ

Dal 27 settembre 2026 saranno vietate le asserzioni ambientali generiche e i marchi di sostenibilità privi di certificazioni indipendenti e verificabili.

Con il Decreto Legislativo 20 febbraio 2026, n. 30, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale il 9 marzo 2026, viene infatti recepita la direttiva (UE) 2024/825 e si introducono modifiche significative al Codice del Consumo con l'obiettivo di favorire la transizione verde, proteggendo i consumatori da pratiche commerciali sleali, migliorando la trasparenza delle informazioni.

Di seguito una sintesi dei contenuti principali:

1. Contrasto al Greenwashing e Asserzioni Ambientali

Il decreto introduce definizioni rigorose e nuovi divieti per prevenire pratiche ingannevoli legate all'ambiente:

  • Asserzioni ambientali generiche: È vietato formulare affermazioni vaghe come "ecologico", "scelto dalla natura" o "amico dell'ambiente" se non si può dimostrare un'eccellenza riconosciuta delle prestazioni ambientali.
  • Neutralità climatica: È vietato dichiarare che un prodotto ha un impatto neutro, ridotto o positivo sull'ambiente basandosi esclusivamente sulla compensazione delle emissioni di gas a effetto serra.
  • Etichette di sostenibilità: L'uso di marchi di sostenibilità è consentito solo se basato su sistemi di certificazione approvati o stabiliti da autorità pubbliche.
  • Requisiti di legge: E’ vietato presentare requisiti imposti per legge sul mercato dell’Unione per tutti i prodotti appartenenti a una data categoria come se fossero un tratto distintivo dell’offerta dell’operatore economico
  • Amplificazione dei claim: E’ vietato formulare un’asserzione ambientale facendo riferimento a tutto il prodotto nel suo complesso quando in realtà riguarda solo un aspetto specifico

2. Informazioni sulla Durabilità e Riparabilità

Vengono introdotti nuovi obblighi informativi per aiutare i consumatori a scegliere prodotti più durevoli:

  • Indice di riparabilità: Se disponibile a livello europeo, i professionisti devono informare il consumatore sull'indice di riparabilità del bene.
  • Pezzi di ricambio e istruzioni: In assenza di un indice di riparabilità, devono essere fornite informazioni sulla disponibilità, il costo e la procedura di ordine dei pezzi di ricambio, nonché sulla disponibilità di istruzioni per la riparazione.
  • Pratiche di obsolescenza: È considerata pratica sleale l'omissione di informazioni su caratteristiche introdotte per limitare la durabilità di un bene o indurre a sostituire materiali di consumo (come le cartucce delle stampanti) prima del necessario.

3. Garanzie e Trasparenza Informativa

Il decreto standardizza il modo in cui le garanzie vengono comunicate ai consumatori:

  • Avviso Armonizzato: Deve essere utilizzato un formato standard (Allegato II-octies, parte 1) per ricordare l'esistenza della garanzia legale di conformità di almeno due anni.
  • Etichetta Armonizzata per la Durabilità: Se il produttore offre una garanzia commerciale di durabilità gratuita superiore a due anni, deve essere utilizzata un'etichetta specifica per informare il consumatore.

4. Aggiornamenti Software

Per i beni con elementi digitali (es. smartphone, smart TV), i consumatori devono essere informati:

  • Sul periodo minimo durante il quale il produttore fornirà aggiornamenti software.
  • Sugli eventuali impatti negativi che un aggiornamento potrebbe avere sul funzionamento del dispositivo.

È vietato presentare come "necessario" un aggiornamento che serve solo a migliorare le funzionalità secondarie.

Sanzioni

In Italia l’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (AGCM) vigila sulle pratiche commerciali scorrette (d’ufficio o su segnalazione), dispone provvedimenti inibitori e irroga sanzioni. L’AGCM potrà ordinare la cessazione di pratiche scorrette e stabilire sanzioni amministrative pecuniarie di importo minimo di € 5.000 fino ad arrivare anche a € 10 milioni.

PER INFORMAZIONI

Paola Bara: 0733 279641 - 331 1921246 - bara@confindustriamacerata.it

Il Direttore

Dott. Gianni Niccolò