Dal 27 settembre 2026 saranno vietate le asserzioni ambientali generiche e i marchi di sostenibilità privi di certificazioni indipendenti e verificabili.
Con il Decreto Legislativo 20 febbraio 2026, n. 30, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale il 9 marzo 2026, viene infatti recepita la direttiva (UE) 2024/825 e si introducono modifiche significative al Codice del Consumo con l'obiettivo di favorire la transizione verde, proteggendo i consumatori da pratiche commerciali sleali, migliorando la trasparenza delle informazioni.
Di seguito una sintesi dei contenuti principali:
1. Contrasto al Greenwashing e Asserzioni Ambientali
Il decreto introduce definizioni rigorose e nuovi divieti per prevenire pratiche ingannevoli legate all'ambiente:
- Asserzioni ambientali generiche: È vietato formulare affermazioni vaghe come "ecologico", "scelto dalla natura" o "amico dell'ambiente" se non si può dimostrare un'eccellenza riconosciuta delle prestazioni ambientali.
- Neutralità climatica: È vietato dichiarare che un prodotto ha un impatto neutro, ridotto o positivo sull'ambiente basandosi esclusivamente sulla compensazione delle emissioni di gas a effetto serra.
- Etichette di sostenibilità: L'uso di marchi di sostenibilità è consentito solo se basato su sistemi di certificazione approvati o stabiliti da autorità pubbliche.
- Requisiti di legge: E’ vietato presentare requisiti imposti per legge sul mercato dell’Unione per tutti i prodotti appartenenti a una data categoria come se fossero un tratto distintivo dell’offerta dell’operatore economico
- Amplificazione dei claim: E’ vietato formulare un’asserzione ambientale facendo riferimento a tutto il prodotto nel suo complesso quando in realtà riguarda solo un aspetto specifico
2. Informazioni sulla Durabilità e Riparabilità
Vengono introdotti nuovi obblighi informativi per aiutare i consumatori a scegliere prodotti più durevoli:
- Indice di riparabilità: Se disponibile a livello europeo, i professionisti devono informare il consumatore sull'indice di riparabilità del bene.
- Pezzi di ricambio e istruzioni: In assenza di un indice di riparabilità, devono essere fornite informazioni sulla disponibilità, il costo e la procedura di ordine dei pezzi di ricambio, nonché sulla disponibilità di istruzioni per la riparazione.
- Pratiche di obsolescenza: È considerata pratica sleale l'omissione di informazioni su caratteristiche introdotte per limitare la durabilità di un bene o indurre a sostituire materiali di consumo (come le cartucce delle stampanti) prima del necessario.
3. Garanzie e Trasparenza Informativa
Il decreto standardizza il modo in cui le garanzie vengono comunicate ai consumatori:
- Avviso Armonizzato: Deve essere utilizzato un formato standard (Allegato II-octies, parte 1) per ricordare l'esistenza della garanzia legale di conformità di almeno due anni.
- Etichetta Armonizzata per la Durabilità: Se il produttore offre una garanzia commerciale di durabilità gratuita superiore a due anni, deve essere utilizzata un'etichetta specifica per informare il consumatore.
4. Aggiornamenti Software
Per i beni con elementi digitali (es. smartphone, smart TV), i consumatori devono essere informati:
- Sul periodo minimo durante il quale il produttore fornirà aggiornamenti software.
- Sugli eventuali impatti negativi che un aggiornamento potrebbe avere sul funzionamento del dispositivo.
È vietato presentare come "necessario" un aggiornamento che serve solo a migliorare le funzionalità secondarie.
Sanzioni
In Italia l’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (AGCM) vigila sulle pratiche commerciali scorrette (d’ufficio o su segnalazione), dispone provvedimenti inibitori e irroga sanzioni. L’AGCM potrà ordinare la cessazione di pratiche scorrette e stabilire sanzioni amministrative pecuniarie di importo minimo di € 5.000 fino ad arrivare anche a € 10 milioni.
PER INFORMAZIONI
Paola Bara: 0733 279641 - 331 1921246 - bara@confindustriamacerata.it
Il Direttore
Dott. Gianni Niccolò