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CREDITO D’IMPOSTA ZES UNICA MARCHE E UMBRIA Ammesse anche le imprese agricole e della pesca e acquacoltura

30 apr 2026

ECONOMIA, FINANZA E INTERNAZIONALITA'
FINANZA AGEVOLATA

Le imprese attive nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli e nel settore forestale e le microimprese, piccole e medie imprese attive nel settore della pesca e acquacoltura delle zone 107 3 c) di Marche e Umbria possono accedere al credito d'imposta istituito dall’art. 16-bis del decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124, per investimenti effettuati dal 1°gennaio 2026 al 15 novembre 2026[1]. La dotazione per il 2026 è pari a 50 milioni di euro. 

BENI AGEVOLABILI

Sono agevolabili gli investimenti, effettuati dal 1° gennaio 2026 al 15 novembre 2026 relativi all'acquisto, anche mediante contratti di locazione finanziaria, di nuovi macchinari, impianti e attrezzature varie destinati a strutture produttive già esistenti o che vengono impiantate nel territorio, nonché all'acquisto di terreni e all'acquisizione, alla realizzazione ovvero all'ampliamento di immobili strumentali agli investimenti, che rispettino le condizioni previste dalla normativa europea in materia di aiuti di Stato nei settori agricolo, forestale e delle zone rurali e ittico. Il valore dei terreni e degli immobili non può superare il 50 per cento del valore complessivo dell'investimento agevolato. Non sono agevolabili i progetti di investimento di importo inferiore a 50.000 euro 

AGEVOLAZIONE 

CUMULABILITÀ

Il credito è concesso nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dai Regolamenti (UE) 2022/2472 e 2022/2473 della Commissione, del 14 dicembre 2022 ed è cumulabile con aiuti
de minimis e con altri aiuti di Stato che abbiano ad oggetto i medesimi costi ammessi al beneficio, a condizione che tale cumulo non porti al superamento dell'intensità di aiuto indicate nei Capi II e III del decreto del Ministro dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste del 18 settembre 2024. Il credito d’imposta, inoltre, è cumulabile, nei limiti delle spese effettivamente sostenute, con altre misure agevolative, che non siano qualificabili come aiuti di Stato ai sensi dell'art. 107 TFUE, ma non è cumulabile con il credito di imposta 4.0 previsto dalla legge di bilancio 2026 per le stesse imprese.  

CERTIFICAZIONE

Ai fini del riconoscimento del credito d'imposta, l'effettivo sostenimento delle spese ammissibili e la corrispondenza delle stesse alla documentazione contabile predisposta
dall'impresa devono risultare da apposita certificazione rilasciata dal soggetto iscritto nella sezione A del registro dei revisori dei conti di cui all’art. 8 del decreto legislativo del 27 gennaio 2010, n. 39. 

COMUNICAZIONI

Ai fini della fruizione del credito d’imposta, gli operatori economici interessati devono inviare all’Agenzia delle entrate una comunicazione preventiva dal 31 marzo 2026 al 30 maggio 2026 (il 30 maggio è sabato, le comunicazioni possono essere inviate entro il 1° giugno 2026), nella quale devono essere indicati l’ammontare delle spese ammissibili sostenute dal 1°gennaio 2026 e quelle che prevedono di sostenere fino al 15 novembre 2026. Gli stessi soggetti, a pena decadenza, devono inviare all’Agenzia delle entrate dal 20 novembre 2026 al 2 dicembre 2026, una comunicazione integrativa attestante l’avvenuta realizzazione degli investimenti indicati nella comunicazione preventiva. 

RIPARTO

Ai fini del rispetto del limite di spesa per l'anno 2026, l'ammontare massimo del credito d'imposta fruibile da parte di ciascun beneficiario è pari all'importo del credito d'imposta
richiesto moltiplicato per la percentuale comunicata con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, da emanare entro dieci giorni dalla scadenza del termine di presentazione delle comunicazioni integrative. La suddetta percentuale è ottenuta calcolando il rapporto tra il limite complessivo di spesa e l'ammontare complessivo dei crediti d'imposta richiesti.  

Allegati:

  • Zes Agricola - Modello Comunicazione
  • Zes Agricola - Istruzioni Comunicazione
  • Zes Agricola - Modello Integrativa
  • Zes Agricola - Istruzioni Integrativa

Cordiali saluti

Il Direttore

Gianni Niccolò 


   

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[1]L'agevolazione non si applica: 1) alle imprese destinatarie di ordini di recupero pendenti a seguito di una precedente decisione della Commissione che dichiara gli aiuti illegittimi e incompatibili con il mercato interno; 2) alle imprese in difficoltà, ai sensi dell’art. 1, comma 5, del regolamento (UE) 2022/2472; 3) alle grandi imprese attive nella produzione e trasformazione dei prodotti della pesca e dell’acquacoltura; 4) alle imprese specificamente individuate all’art. 1 del regolamento (UE) 2022/2473.  

L’agevolazione, inoltre, non si applica alle imprese che svolgono in via principale o esclusiva l’attività di trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli. 

     

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