Il decreto legge 17 del 1° marzo 2022 inserisce le seguenti misure: 1) ENERGIA ELETTRICA Azzeramento degli oneri di sistema per il secondo trimestre 2022 Viene prorogato anche per il secondo trimestre 2022 l’azzeramento degli oneri generali di sistema applicati:
- alle utenze domestiche e non domestiche in bassa tensione, per altri usi, con potenza disponibile fino a 16,5 kW
- alle utenze con potenza disponibile pari o superiore a 16,5 kW, anche connesse in media e alta/altissima tensione o per usi di illuminazione pubblica o di ricarica di veicoli elettrici in luoghi accessibili al pubblico.
2) GAS Riduzione dell'IVA e degli oneri generali Viene confermata anche per i consumi del secondo trimestre 2022 l’aliquota Iva al 5% sul gas metano usato per usi civili e industriali. Anche per il secondo trimestre dell'anno 2022 l'ARERA provvederà a ridurre le aliquote relative agli oneri generali di sistema per il settore del gas fino a concorrenza dell'importo di 250 milioni di euro. 3) ENERGIVORE Contributo straordinario, sotto forma di credito d'imposta, a favore delle imprese energivore Alle imprese a forte consumo di energia elettrica (cd energivore)[1]è riconosciuto un contributo straordinario sotto forma di credito di impostapari al 20 % delle spese sostenute per la componente energetica acquistata ed effettivamente utilizzata nel secondo trimestre 2022se ricorre la seguente condizione: i costi per kWh della componente energia elettrica, calcolati sulla base della media del primo trimestre 2022 ed al netto delle imposte e degli eventuali sussidi, devono aver subito un incremento superiore al 30% cento rispetto al costo medio per kWh relativo al primo trimestre 2019, anche tenuto conto di eventuali contratti di fornitura di durata stipulati dall'impresa. Il credito di imposta è riconosciuto anche in relazione alla spesa per l'energia elettrica prodotta dalle imprese e dalle stesse autoconsumata nel secondo trimestre 2022. In tal caso l'incremento del costo per kWh di energia elettrica prodotta e autoconsumata è calcolato con riferimento alla variazione del prezzo unitario dei combustibili acquistati ed utilizzati dall'impresa per la produzione della medesima energia elettrica e il credito di imposta è determinato con riguardo al prezzo convenzionale dell'energia elettrica pari alla media, relativa al secondo trimestre 2022, del prezzo unico nazionale dell'energia elettrica. Il credito d'imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione in F24 ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Non si applicano il limite di utilizzo di 250.000 euro previsto per i crediti d’imposta da indicare nel quadro RU né il limite annuale dei crediti di imposta e dei contributi compensabili in F24, ovvero rimborsabili ai soggetti intestatari di conto fiscale. Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito d'impresa ne' della base imponibile Irap e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del Tuir. Il credito d'imposta è cumulabile con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile Irap, non porti al superamento del costo sostenuto. 4) GASIVORE Contributo straordinario, sotto forma di credito d'imposta, a favore delle imprese a forte consumo di gas naturale Alle imprese a forte consumo di gas naturale è riconosciuto un contributo straordinario, sotto forma di credito di imposta, pari al 15% della spesa sostenuta per l'acquisto del gas, consumato nel secondo trimestre solare dell'anno 2022, per usi energetici diversi dagli usi termoelettrici. Il contributo spetta se il prezzo medio di riferimento del Mercato Infragiornaliero (MI-GAS)[2], riferito al primo trimestre 2022, abbia subito un incremento superiore al 30% del corrispondente prezzo medio riferito al medesimo trimestre dell'anno 2019. Ai fini del presente articolo è impresa a forte consumo di gas naturale quella che opera in uno dei settori di cui all'allegato 1 al decreto del MITE 541/2021, e ha consumato, nel primo trimestre solare dell'anno 2022, un quantitativo di gas naturale per usi energetici non inferiore al 25% del volume di gas naturale indicato all'articolo 3, comma 1, del medesimo decreto[3], al netto dei consumi di gas naturale impiegato in usi termoelettrici. Il credito d'imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione in F24 ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Non si applicano il limite di utilizzo di 250.000 euro previsto per i crediti d’imposta da indicare nel quadro RU né il limite annuale dei crediti di imposta e dei contributi compensabili in F24, ovvero rimborsabili ai soggetti intestatari di conto fiscale. Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito d'impresa ne' della base imponibile Irap e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del Tuir. Il credito d'imposta è cumulabile con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile Irap, non porti al superamento del costo sostenuto. 5) Sostegno alle esigenze di liquidità delle imprese conseguenti agli aumenti dei prezzi dell’energia A sostegno di comprovate esigenze di liquidità delle imprese conseguenti ai maggiori costi derivanti dagli aumenti dei prezzi dell’energia, viene prevista la possibilità di richiedere finanziamenti, fino al 30 giugno 2022, con garanzia gratuita da parte del Fondo Centrale di Garanzia o della Sace[4].
[1]Per la verifica dei requisiti per essere considerate imprese a forte consumo di energia elettrica si rinvia alla nostranews del 22/11/2021
[2]Dati pubblicati dal Gestore del mercati energetici (GME)
[3]Art. 3, comma 1, Decreto Mite 541/2021: “Sono considerate imprese a forte consumo di gas naturale, ai fini del presente decreto, le imprese che hanno un consumo medio di gas naturale, calcolato per il periodo di riferimento, pari ad almeno 1 GWh/anno (ovvero 94.582 Sm3 /anno, considerando un potere calorifico superiore per il gas naturale pari a 10,57275 kWh/Sm3 ), e che operano nei settori di cui all’allegato 1 al presente decreto”.
[4]Si veda l’art. 8 del D.L 17/2022 che apporta modifiche al Dl 23/2020 (cd Decreto Liquidità).
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